IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
a  ruolo al n. 2l85/2003 R.G., il 19 dicembre 2003 promossa da Brussa
Cristiano,  nato a Venezia il 5 febbraio 1956, rappresentato e difeso
dall'avv.  F.  Strano  con  domicilio  eletto presso il suo studio in
Venezia - Mestre, Via P. Paruta,31/a contro: comune di Venezia.

                              F a t t o

    In  data 22 luglio 2003 alle ore 15,56 il conducente del veicolo,
motociclo Bmw targato BH12572 transitava nel comune di Venezia in Via
Della  Liberta',  km 420+930, una pattuglia della Polizia Municipale,
accertava  con  apparecchiatura  di  rilevamento «Autovelox104/C2» la
violazione dell'art. 142/9 del c.d.s. perche' il conducente circolava
alla velocita' di km/h 101 contro i 50 km/h consentiti in quel tratto
di strada.
    Gli  agenti  accertatori  redigevano  il verbale di violazione al
c.d.s.,   n. X-23322663   ma   non  provvedevano  alla  contestazione
immediata e comminavano la sanzione pecuniaria di Euro 343,35 nonche'
la  decurtazione di dieci punti. Al proprietario del veicolo indicato
sig. Brussa  Cristiano, veniva notificato il detto verbale in data 10
novembre  2003,  il quale proponeva tempestiva opposizione in data 19
dicembre  2003  avverso  il verbale di violazione n. X-23322663 della
Polizia    Municipale    di    Venezia.    Eccepiva   preliminarmente
l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo 126-bis c.d.s., norma
introdotta  a  decorrere  dal  30  giugno  2003 dall'art. 7 d.lgs. 15
gennaio  2002  n. 9,  nella parte in cui prevede che «la segnalazione
deve  essere  effettuata  a carico del proprietario del veicolo», con
riferimento  agli  artt. 3  e  27  della  Costituzione,  nonche'  con
riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
prevede  che  «se  il  proprietario del veicolo omette di fornirli si
applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180/8 del c.d.s.,
e  l'assenza  della immediata contestazione, cosi' come imposto dagli
artt. 200 e 201 c.d.s.
    Concludeva  pertanto  la  difesa  del ricorrente chiedendo che il
giudice   adito   sollevasse   l'eccezione   di   incostituzionalita'
dell'art. 126-bis  c.d.s.,  nuova norma introdotta a decorrere dal 30
giugno  2003 dall'art. 7 decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, in
relazione agli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, che fosse concessa
la  sospensione  del  provvedimento  impugnato, l'annullamento per la
mancata  contestazione, (artt. 200-201 C.d.S.) e nullita' del verbale
nella,  parte in cui ipotizza la decurtazione dei punti della patente
del   proprietario   Brussa   C.,  benche'  non  conducente.  In  via
subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale. Questo
giudice  pertanto,  su istanza di parte, ritenendo che l'art. 126-bis
c.d.s.,  quale  norma  introdotta  a  decorrere  dal  30  giugno 2003
da11'art. 7  d.lgs.  15  gennaio  2002  n. 9,  non  sia conforme alla
Costituzione,  solleva incidente di costituzionalita' nei termini che
seguono:

                            D i r i t t o

    Esaminati  gli  atti,  questo  giudice rileva che: nel verbale di
violazione  al c.d.s., appare solo l'indicazione della presunta norma
violata  e,  l'indicazione  di  dieci  punti,  senza  esservi  alcuna
indicazione  a  carico di chi andrebbe operata la detta decurtazione.
La disposizione contenuta nell'art. l26-bis c.d.s. norma introdotta a
decorrere,  dal  30  giugno  2003  dall'art. 7 d.lgs. 15 gennaio 2002
n. 9, prevede al secondo comma, che la comunicazione (indicazione del
punteggio  relativo  alla  violazione)  all'anagrafe  nazionale degli
abilitati  alla  guida, dev'essere effettuata a carico del conducente
responsabile della violazione; ma nel caso di mancata identificazione
di  questi  come  nel  caso  di  specie),  dev'essere  effettuata una
segnalazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, salvo che lo
stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo
di  polizia  che  procede  i  dati  personali  e  della  patente  del
conducente  al  momento della commessa violazione. Se il proprietario
del  veicolo  omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione
prevista  dall'art. 180/8  c.d.s.,  conseguentemente  a seguito della
comunicazione  vi  sono  decurtazioni  dei  punti  da sottrarre dalla
patente  del  conducente.  Nel  caso  di  specie, non essendovi stata
l'identificazione   del   conducente   si   ha  la  segnalazione  del
proprietario.  La  norma  prevede  la  sanzione specifica di una pena
pecuniaria  per il proprietario che abbia omesso di comunicare i dati
del  conducente,  senza  alcun  richiamo  alla decurtazione dei punti
della  patente.  Tutto  cio'  appare  in  contrasto con l'insieme del
sistema  sanzionatorio  costituito  da norme che applicano i principi
costituzionali,  in  quanto  la solidarieta' passiva del conducente e
del proprietario e' prevista solo per le sanzioni pecuniarie art. 196
c.d.s,);  non  sono trasmissibili le sanzioni non pecuniarie nel caso
de qua la decurtazione dei punti) ad altro soggetto diverso da quello
che  ha commesso la violazione (art. 210 c.d.s.). La decurtazione dei
punti della patente, e' una sanzione che colpisce la persona.
    Sulla  non manifesta infondatezza violazione degli artt. 3, 24, e
27 della Costituzione a parere di questo giudice, la normativa de qua
viola;
    Gli  artt. 3  e  27  della  Costituzione  in  quanto  prevede una
sanzione  amministrativa  personale  in virtu' di una responsabilita'
oggettiva,  nella parte in cui l'art. 126-bis c.d.s., prevede che «la
segnalazione  deve  essere  effettuata  a carico del proprietario del
veicolo» - viola gli artt. 24 e 27 della Costituzione, nella parte in
cui  l'art. 126-bis  c.d.s.,  prevede «se il proprietario del veicolo
omette  di  fornirli,  si  applica  a suo carico la sanzione prevista
dall'art. 180/8   c.d.s.».   Stando  alla  lettera  dell'art. 126-bis
c.d.s.,  il  significato  di  «omissione»  incolpa il proprietario il
quale  viene  sanzionato  con onerosa contravvenzione e solamente con
l'autodenuncia  oppure  denunciando  altri,  si  sottrarrebbe  a tale
sanzione.  Nel  caso,  il  proprietario  non  sia  a  conoscenza  del
conducente  del  proprio  veicolo (come viene affermato nella specie,
dove  il  proprietario e' il legale rappresentante di due societa', e
il ciclomotore e' utilizzato dai dipendenti e dai parenti), posto che
nessuna  disposizione  ne'  penale  ne'  civile, prevede che si debba
tenere  nota  del  giorno e della persona che utilizzi il veicolo. La
norma  in esame costringe il proprietario che sconosce il conducente,
ad  una  omissione, cio' comportando allo stesso, il pagamento di una
pena   pecuniaria   e   l'irrogazione  della  pena  accessoria  della
decurtazione  dei punti dalla patente. Quest'ultima che si modifica a
seconda  delle  condizioni  e status del proprietario, se titolare di
patente viene colpito, chi invece ne e' sfornito no.
    Inoltre  va  considerato, che la notifica dell'atto attraverso il
quale il presunto contravventore prende conoscenza della violazione a
lui  imputata,  puo' avvenire dopo molto tempo (anche per mezzo della
cartella  di pagamento), con conseguente incolpevole dimenticanza del
fatto,  da  parte del proprietario, e quindi di chi realmente in quel
dato  giorno,  ora,  conducesse il veicolo casomai prestato. Pertanto
quale  tipo  di  omissione  commette,  il  proprietario  che non puo'
comunicare  i  dati del conducente, perche' non li ricorda (atteso il
tempo  trascorso). Mutuando dal diritto penale (ed il c.d.s. fa parte
del diritto penale), e' necessario che l'atto positivo o negativo sia
posto  in  essere  con  coscienza e volonta' (art. 42 c.p.), omettere
significa non ricordare ?. Il proprietario anche se avesse registrato
il  giorno  e  la persona, a distanza di tempo non potrebbe attestare
effettivamente  chi utilizzo' il veicolo in quanto il soggetto che lo
aveva  preso  in  consegna  potrebbe  averlo ceduto ad altra persona.
Comunque  per  il  proprietario  (che  non  puo'  comunicare dati del
conducente)  conseguono singolari effetti; qualora corrispondesse (in
virtu'  della  solidarieta'  passiva  gravante  sul  proprietario  ex
art. 196  c.d.s.),  la  sanzione  pecuniaria  in misura, ridotta, non
potrebbe  proporre  ricorso in quanto gli viene impedito dallo stesso
art. l26-bis  c.d.s.  con  la  conseguenza  che  avverrebbe  in  modo
automatico  la  decurtazione dei punti dalla patente. Circostanza poi
per  nulla  trascurabile,  nella eventualita' del proprietario di non
essere  stato  il  conducente, in tal caso si eccepisce la violazione
del  diritto  di  difesa  (art. 24  Cost.), in quanto appare evidente
l'impossibilita'  di  ricorrere  ad alcuna autorita', per ottenere la
revoca  o  l'annullamento  della  sanzione  accessoria  (decurtazione
punti).  L'art. 126-bis  c.d.s., non prevede alcun ricorso avverso la
automatica decurtazione dei punti patente a mezzo anagrafe nazionale,
detta  norma,  pare  essere  stata  introdotta al fine di contenere i
possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi.